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Legislatura XIX

Proposta emendativa 42.05. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
42.05.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

  1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Turni di lavoro).

   1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
   2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo.».