Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente Capo:
Capo IV-bis.
(Disposizioni urgenti per le fondazioni a controllo pubblico)
Art. 42-bis.
(Disposizioni urgenti per le fondazioni a controllo pubblico)
1. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito delle abrogazioni previste all'articolo 102, comma 2, lettera a), a decorrere dal termine previsto all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.