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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.02. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
40.02.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello)

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.
  3. La sede del Consorzio, stabilita nel comune di Orbetello, è individuata dallo statuto di cui al comma 11.
  4. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  5. Il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello, di concerto con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle prerogative che gli sono proprie, a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con riguardo alle seguenti attività:

   a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   b) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare; ivi compresa l'escavazione dei fanghi;

   c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

   f) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) manutenzione delle sponde e dei canali;

  6. Il piano approvato annualmente del Consorzio si divide in opere ordinarie e straordinarie.
  7. Il piano suddetto delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui al comma 52 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio.
  8. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza dello stato di emergenza, l'amministratore unico, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria il piano delle opere di cui al presente articolo.
  9. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sovrintende l'attività del Consorzio, il quale è tenuto a fornire una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività
  10. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base degli indirizzi indicati dal consorzio e in relazione al piano annuale delle attività e degli investimenti concordati, destina una somma di cinque milioni di euro, o altra somma che lo stesso provvede a liquidare dopo la presentazione del bilancio consultivo delle operazioni effettuate. La regione Toscana destina una somma non inferiore ad un milione di euro.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  12. Lo statuto disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  13. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  14. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  15. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui al comma 5.
  16. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  17. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia o loro delegati;
  18. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti o loro delegati; le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  19. Sono di competenza dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) l'approvazione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) l'approvazione del piano annuale delle attività del Consorzio e delle sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione;

   d) l'approvazione dello statuto del Consorzio e dei regolamenti interni di funzionamento;

   e) l'approvazione della pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) la deliberazione in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) la nomina dei componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

  20. Il comitato tecnico e scientifico, in particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  21. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei membri esperti nelle materie di cui al comma 5 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) da un membro designato dalla regione Toscana;

   c) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   d) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   e) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  22. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto e dalle leggi.
  23. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  24. Ogni amministrazione di cui al comma 21 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  25. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  26. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  27. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.
  28. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  29. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

  30. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali, strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  31. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui al comma 52.

  32. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  33. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  34. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle opere e attività, oltre al bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

  35.Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  36.Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Ministero della transizione ecologica e, precisamente un membro da parte del comune di Orbetello o del comune di Monte Argentario, un membro da parte della regione Toscana e un membro dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  37. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  38. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  39. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  40. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, spetta una somma pari al dieci per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  41. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  42. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  43. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  44. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  45. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.
  46. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro della Transizione ecologica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  47. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro della Transizione ecologica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  48. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  49. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  50. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  51. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi, la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
  52. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  53. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  54. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  55. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla-osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  56. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  57. Il Ministero della transizione ecologica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  58. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  59. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  60. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.