Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:
3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».