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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.03. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze Armate, nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1013 è aggiunto il seguente:

«Art. 1013-bis.
(Corsi di formazione professionale)

   1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale diretti unicamente a militari in servizio nelle materie afferenti le proprie esigenze organizzative interne.
   2. I corsi di cui al precedente comma, qualora attributivi di abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero di competenze riferite a qualificazioni di professioni non organizzate in ordini o collegi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
   3. Entro il 2023, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali sono disciplinate, previa acquisizione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida vincolanti, sono definite le modalità tecniche e operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
   4. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, articolo 2, comma 1, lettera f), dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    «4.1) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quelle afferenti alle autorità competenti di cui al precedente punto 4.».