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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)

  1. Il personale delle Forze Armate ammesso ai benefici di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, in quanto compatibili, al medesimo personale ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione.