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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
39.01.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi»;

   c) al terzo periodo le parole: «in numero comunque non superiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, tre se di numero compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, quattro se di numero compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, cinque se in numero pari a mille o superiore»;

   d) al quarto periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo».

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi.»;

   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   c) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.».