Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Regime IVA attività didattica sportiva)
1. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni di servizi didattiche e formative di cui al comma 1, rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, si intendono comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.