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Legislatura XIX

Proposta emendativa 32.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
32.01.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

  1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.
  2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.
  4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.
  5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.
  6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.
  7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.
  10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.
  11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.