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Legislatura XIX

Proposta emendativa 31.08. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
31.08.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

  1. Se l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, concerne lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.