Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 288, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Si considera impresa familiare che opera nelle aree rurali l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile che svolge le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nelle aree rurali con problemi di sviluppo definite dall'accordo di partenariato 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014».