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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.11. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
3.11.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.
  15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.