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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.04. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, estende al suddetto personale tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, successive modificazioni e integrazioni, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. Al personale medico di cui al comma 1 è riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli aumenti di cui al comma 407, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti dell'Ente e di far fronte alla crisi degli organici, i Dirigenti Medici dell'INAIL possono presentare, su base volontaria, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 12.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.