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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.02. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche attive)

  1. Al fine di consentire un'efficace attività di potenziamento delle politiche attive anche rispetto a interventi operativi sul Programma GOL per le attività afferenti ai LEP G – L, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori specialisti delle politiche attive da individuarsi tra quelli già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'impiego di quota parte delle risorse assegnate per l'intero territorio nazionale per il programma 21-27 Giovani, donne e lavoro, a valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) di cui al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.