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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza)»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;

    3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;

   b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza».

  2. Al fine di accrescere la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente all'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza), entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.