stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.53. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
28.53.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di mancato raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ovvero in caso di rimodulazioni o esclusioni degli interventi e degli investimenti per effetto di modifiche della decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 o del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ai procedimenti amministrativi, negoziali, giurisdizionali, strumentali alla realizzazione degli interventi e degli investimenti rimodulati o esclusi dalla programmazione, al fine di assicurarne comunque il completamento o la realizzazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; agli articoli 10, 12, 13, 14, 17, 18-ter, 29, 44, 45, 46 e da 47 a 56-quater del Titolo IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; agli articoli 18-bis e 32 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; all'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108; agli articoli 3, 6, 6-bis, 7-ter e da 14 a 22 del Titolo II del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché ulteriori misure per la realizzazione di interventi di sviluppo.