Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni, all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2) non si applicano ai concorsi banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti».