Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1, deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2023».