Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente:
«6-septies. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».