Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei comuni»;
2) le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono soppresse.