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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.053. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
28.053.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, le parole: «i bandi definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi, che possono essere adottati anche da ogni singola amministrazione, definiscono»;

   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'incarico»;

   c) all'articolo 35, il comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.».