Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/127 e 2022/128 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2022, fino al 31 dicembre 2025 possono assumere personale in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, capacità assunzionale e salario accessorio, nei limiti della dotazione organica approvata dai competenti organi e della disponibilità finanziaria, fatto salvo il rispetto dell'equilibrio finanziario pluriennale.