Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, agli enti di cui al secondo periodo del medesimo comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.