Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni per l'accesso ai benefìci di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i cittadini residenti all'estero)
1. Al fine di agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai cittadini residenti all'estero, già assicurati con l'INPS, il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. La Convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di disabilità, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al presente articolo.