Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Contributo al comune di Lampedusa e Linosa per i costi relativi alla raccolta dei rifiuti)
1. Al fine di assicurare al comune di Lampedusa e Linosa il necessario supporto finanziario per sostenere gli oneri connessi all'attività di raccolta dei rifiuti, in relazione al particolare incremento dei flussi migratori che si sono registrati sull'isola, al medesimo comune è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo pari a 452.000 euro. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.