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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.014. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
28.014.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni finalizzate all'accelerazione della spesa finanziata con le risorse risultanti tra i fondi vincolati e destinati agli investimenti ed ai servizi e funzioni indispensabili del risultato di amministrazione degli enti locali)

  1. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà, concessa dall'articolo 16, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonché dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è dato registrare un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, possono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
  2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.