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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.013. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
28.013.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. L'utilizzo dei fondi di cui al presente comma può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.