Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. L'utilizzo dei fondi di cui al presente comma può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.