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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.012. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
28.012.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Non rilevano, altresì, le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse nazionali ovvero regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse ai fini del rapporto dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 né ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».