Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) la condanna per reati di terrorismo, la condanna per reati di violenza sessuale e pedofilia, la condanna per reati di criminalità organizzata, la condanna per reati di traffico di sostanze stupefacenti, la condanna per reati elettorali finalizzati alla cospirazione politica e contro lo Stato commessi fuori dal territorio italiano».