Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
«e-bis) finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'anno 2024, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.