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Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.1. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
22.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    all'alinea, le parole: «modalità:» sono sostituite delle seguenti: «modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96»;

    le lettere a) b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5».