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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.2. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
21.2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole da: In ragione fino a: periferica del Ministero dell'istruzione e del merito,

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento ovvero dei costi indiretti, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR.
  4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
  4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.
  4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-septies. All'articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione e del merito» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
  4-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4-nonies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».

ident. 21.1.