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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.3. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
20.3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    sostituire il capoverso numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a posti da docente a tempo indeterminato, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, esclusivamente per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere definiti contenuti e modalità alternativi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente periodo, anche mediante l'utilizzo di quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese»;

    sopprimere il numero 4);

   b) al comma 3:

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, per tali soggetti sono comunque verificati il raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 e il superamento delle prove finali»;

    alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.

   c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I soggetti che hanno aderito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno fatto domanda a seguito della verifica del raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del superamento delle relative prove finali.
  6-ter. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.