Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università».