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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, ed i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 3, primo periodo.
  2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 5 milioni di euro annui.
  3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2023. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 settembre 2023, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
  4. Ai fini di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta come stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare del 13 maggio 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.