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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.04. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche aggiudicate ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 , deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario, appaltatore e il subappaltatore, ove consentito il subappalto, di applicare e di far applicare nei confronti dei lavoratori, così come individuati ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, una retribuzione non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
  2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), rilevato nell'anno precedente.
  3. Sono fatti salvi i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale vigenti, fino alla loro scadenza.