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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.08. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
19.08.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

  1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al direttore si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.».
  2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.

ident. 19.09.