Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)
1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.