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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.14. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
14.14.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.533.625 per l'anno 2024, di euro 12.849.605 per l'anno 2025, di euro 24.165.585 per l'anno 2026, di euro 35.481.565 per l'anno 2027, di euro 45.263.920 per l'anno 2028, di euro 45.375.706 per l'anno 2029, di euro 45.822.851 per l'anno 2030, di euro 46.269.996 per l'anno 2031, di euro 46.717.141 per l'anno 2032, di euro 47.052.500 per l'anno 2033, di euro 47.162.969 per l'anno 2034, di euro 47.273.439 per l'anno 2035, di euro 47.383.908 per l'anno 2036 e di euro 47.494.378 per l'anno 2037, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.