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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione – anche all'esterno degli istituiti penitenziari – di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari – compresi gli istituti penali per minorenni – che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.