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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.03. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

  1. Al fine di consentire a tutti gli ordini professionali di fornire un contributo attivo all'applicazione del PNRR e garantire parità di genere anche negli organismi che rappresentano l'esercizio delle professioni regolamentate, al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo la parola: «ingegneri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei periti industriali»;

   b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, dopo le parole: «6 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

    al comma 4, dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   c) all'articolo 3 , comma 4, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis»;

   d) all'articolo 4 , comma 1, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

   e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis» e dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

    al comma 2, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali).

   1. L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.
   2. Al fine di garantire la parità di genere, il numero di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere almeno pari al venti per cento, ove risultino iscritti all'albo professionale dell'ordine territoriale e si rendano disponibili alla candidatura e comunque il numero degli eletti deve essere pari al vento per cento e di età inferiore al quarantatreesimo anno.
   3. Per la composizione del consiglio nazionale dei periti industriali, l'atto costitutivo o lo statuto dovranno prevedere che l'individuazione di avvengano con criteri che garantiscano la presenza di un membro iscritto al registro ovvero all'albo professionale di cui al comma 1, che non abbia compiuto il quarantatreesimo anno di età e non abbia svolto già cinque incarichi per la medesima attività professionale.
   4. Fermo restando quanto è stabilito all'articolo 3 per l'elezione del Consiglio dell'ordine territoriale, ogni elettore può esprimere il numero massimo di voti pari al numero di consiglieri da eleggere.
   5. La scheda che non contiene il numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo e disponibile alla candidatura, è nulla.
   6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, tenendo conto che uno di essi è riservato al candidato appartenente al genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   7. Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti dagli iscritti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5. Ad ogni Consiglio dell'ordine spetta un numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 5 comma 4. Al fine di garantire la parità di genere, ogni consiglio dell'ordine voterà i candidati, tenendo conto di assegnare almeno un voto al candidato del genere meno rappresentato, che deve comunque essere almeno pari al venti per cento. Salvo quanto stabilito all'articolo 5, in sede di proclamazione sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo conto che almeno uno dei consiglieri eletti deve appartenere al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   8. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 non si applica ai componenti in carica dei consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.
   9. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

   g) all'articolo 9, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».