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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

  1. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto all'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
  2. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute.
  3. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
  4. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.
  5. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione
  6. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
  7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) in quiescenza e non esercenti;

   b) supervisori;

   c) esperti nel sistema sanitario nazionale;

   d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

   f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  8. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma precedente e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;

   b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;

   c) la composizione dei consigli;

   d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;

   e) la pari opportunità;

   f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;

   g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;

   h) individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

  L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a).