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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.02. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

  1. L'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le concessioni diverse da quelle di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o che non beneficiano dell'accesso ai fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si interpreta nel senso che i maggiori oneri ivi previsti non rientrano nel rischio di costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto costituiscono fatti non riconducibili all'operatore economico, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, tali da comportare la sua immediata revisione, utilizzando, al fine di compensare i maggiori oneri, anche le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.