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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.01. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività degli enti multi-livello regionali in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)

  1. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti multi-livello regionali, istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58.