Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai rispettivi regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.