Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.