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Legislatura XIX

Proposta emendativa 42.1.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
42.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

  1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.