Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto)
1. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023, 2024 e 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.