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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.3.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
40.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

  Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

   a) all'alinea, sostituire le parole: determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024;

   b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.