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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.03.in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1238

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2023  [ apri ]
40.03.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.

ident. 40.06.